Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Procedure semplificate

Autorizzazione Unica Ambientale 

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013. L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell'art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 ("Decreto semplificazioni").

Trattasi di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia (con durata di 15 anni) che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.

Nei casi previsti dal regolamento, i soggetti gestori di attività/impianti presentano domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

  • autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
  • comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
  • comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
  • autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
  • comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

Procedimento relativo alle “Procedure semplificate”

L'istituzione denominata "Procedure Semplificate", trae il proprio fondamento nella Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 15 luglio 1975 n. 442, relativa ai rifiuti, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 194 del 25 luglio 1975. La Direttiva si propone di mettere sotto controllo l'enorme produzione di materiali di scarto in atto nella Comunità Europea. Si vuole sostanzialmente sapere quanti rifiuti si producono e dove questi recapitano, stimolandone nel contempo il recupero ed il riciclaggio, considerate attività virtuose da incentivare e favorire nel sistema globale di gestione.

Il Decreto Legislativo n. 152/06 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"meglio conosciuto come "Testo Unico per l'ambiente" prevede agli artt. 214 e 216 la possibilità di accedere ad una procedura agevolata per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti. Le condizioni per poter usufruire di tale procedura sono espressamente previste dal D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, integrato con particolare riferimento alle quantità massime dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186, e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi, per i quali è esclusa la messa in riserva fine a sé stessa.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due D.M. citati il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non viene consentito se non attraverso le procedure di cui agli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006 da autorizzare da parte della Regione.

L'Ente che autorizza è la Provincia competente per territorio. Le Imprese che presentano la Comunicazione per l'attività di recupero in semplificata devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto, che deve essere già realizzato; in tal caso l'attività di recupero può essere intrapresa decorsi i 90 giorni dalla comunicazione.

La Provincia iscrive in un apposito Registro le imprese che hanno effettuato la comunicazione e che dispongono dei requisiti previsti per essere ammesse alle procedure semplificate. L'istruttoria della Provincia come previsto dal terzo comma dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, si basa sulla verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la delibera di Giunta Provinciale n° 158 di seguito allegata.

 

  1. Delibera n°158;
  2. Comunicazione per l’attività di recupero PARTE 1 - PARTE 2
  3. Registro delle imprese/aziende autorizzate in procedura semplificata, operanti sul territorio provinciale.

 

Riferimento Resp.le del Servizio

Arch. Raffaele Rabuano

 

Telefono +39.0824.774311

 

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 www.regione.campania.it www.provincia.benevento.it  www.legambiente.it  www.minambiente.it  www.sistri.it www.upinet.it www.arpacampania.it