La definizione normativa in Italia è data dal primo comma dell'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale):
Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo (diretto o previo intervento manipolativo).
Le categorie indicate dall'Allegato A (Residui di produzione o di processi industriali o di procedimenti antinquinamento; Prodotti fuori norma ovvero scaduti ovvero di cui il detentore non si serve più; Sostanze accidentalmente cadute o riversate ovvero contaminate o insudiciate; Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate;), peraltro, sono di un'ampiezza (in considerazione soprattutto dell'ultima categoria, residuale e sostanzialmente omnicomprensiva) tale che la nozione deve ricavarsi, in definitiva, dal fatto che il detentore se ne disfi (ovvero intenda o debba farlo). Dove l'atto di "disfarsi" di un oggetto, è da intendersi (secondo la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28.06.1999) come l'avvio dell'oggetto medesimo a recupero o smaltimento. I rifiuti vengono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali ovvero, in base alle loro caratteristiche di pericolosità , in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Rifiuti urbani:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità , ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- i rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
Rifiuti speciali
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato da rifiuti.
I rifiuti pericolosi sono quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER.
Le classi di pericolo dei rifiuti sono le seguenti:
- Esplosivo
- Comburente
- Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
- Infiammabile
- Irritante nocivo
- Tossico (incluso molto tossico)
- Cancerogeno
- Corrosivo
- Infetto
- Teratogeno
- Mutageno
- A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
- Sorgente di sostanze pericolose
- Ecotossico
Il Catalogo europeo dei rifiuti (allegato D del Testo Unico), istituito conformemente alla normativa comunitaria e suscettibile di periodiche revisioni, assegna ad ogni tipologia di rifiuto un codice a 6 cifre (così detto codice CER) che ne consente una più facile identificazione.
Per consultare l'elenco dei codici CER clicca sul seguente link Codici CER.